Sentenza del Ministero dell'Interno


Sentenza di primo grado contro il Ministero dell'Interno

Il tribunale civile di Roma sezione I

Il giudice unico dott. XXX ha emesso la seguente
sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n°38334 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1998 posta in deliberazione all'udienza del 11/2/2000 e vertente tra Meneghetti Antonio elett.te dom.to in Roma .... presso lo studio del procuratore avvocato Vincenzo Zeno-Zencovich che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione ATTORE e Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, .... presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge

CONVENUTO

OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DIFFAMAZIONE

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11/2/2000 i procuratori delle parti concludevano come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato Meneghetti Antonio conveniva in giudizio avanti questo Tribunale il Ministero dell'Interno chiedendo, previo accertamento incidentale del reato di diffamazione a mezzo stampa, che ne dichiarasse che la pubblicazione per cui è causa è lesiva dell'onore, della reputazione e dell'identità personale, nonché, in generale , dei diritti della personalità dell'attore e delle disposizioni di cui alla legge n. 675/1996 e, per l'effetto, condannarsi il Ministero odierno comparente, anche ai sensi dell'art. 29, ultimo comma, della legge n. 675/1996 al risarcimento dei danni subiti e subendi nella misura risultante in causa o di giustizia ed inoltre, al pagamento di una riparazione pecuniaria ex. art. 12 della legge 8/2/1948 n. 47 nella misura di £. 200.000.000, con vittoria di spese. Deduceva che né del rapporto del Ministero del febbraio 1998, premesse le iniziative dell'attore in materia di ontopsicologia ed i suoi titoli accademici nonché i premi ricevuti, il prof. Meneghetti rammentava le sue vicissitudini giudiziarie; che il rapporto del Ministero dell'Interno del febbraio 1998, qualificato pubblicazione nell'atto di citazione, dedicava un intero capitolo alle cosiddette psicosette fra le quali era inserita la "Associazione di Ontopsicologia ovvero Istituto Ontopsicologico". Che rispetto a tale associazione, che era la sua associazione, e rispetto alla sua persona, il rapporto de quo conteneva un "concentrato di affermazioni false e diffamatorie"; che infatti:

1) il Prof. Meneghetti era definito un pluripregiudicato, mentre egli aveva subìto due sole condanne per fatti minimali;

2) il titolo accademico del Meneghetti (Professore) era svilito a soprannome;

3) la scienza del Prof. Meneghetti era definita una sorta di psicoterapia;

4) tale psicoterapia non era riconosciuta dalla scienza ufficiale, mentre - nella materia - non vi era una scienza ufficiale;

5) i fondamenti dell'ontopsicologia erano stravolti;

6) erano utilizzate "segnalazioni" per avvalorare l'idea di una ssociazione illecita.

In ogni caso, la pubblicazione de qua costituiva un illecito per la palese violazione della legge n. 675/1996, in quanto diffondeva dati inesatti, onde, sussisteva anche la responsabilità ex art. 18 ed è dovuto il risarcimento ex art. 29.

Costituitosi in giudizio il Ministero convenuto contestava la domanda attrice deducendo che : il "rapporto" de quo non era erroneamente assunto dall'attore, una "pubblicazione ufficiale" del Ministero dell'Interno, bensì un documento di studio elaborato per le finalità istituzionali della Polizia di Prevenzione e redatto "ad esclusivo uso d'ufficio"; che in particolare, rappresentava il compendio di un monitoraggio sull'attività di "sette religiose e nuovi movimenti magici" condotto per aderire ad una specifica richiesta di informazioni avanzata dal Governo; che replicato in un numero limitato di copie, non è stato destinato al pubblico, ma all'uso degli uffici competenti; che pertanto non poteva sostenersi che la sua mera stesura integrasse in sé una condotta diffamatoria. Che in ogni caso il rapporto non conteneva dati "inesatti, incompleti ed obsoleti", ma riassumeva una serie di fatti oggettivi e documentati. Chiedeva pertanto, il rigetto della domanda attrice. Quindi la causa passava in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine alla preliminare eccezione del Ministero che la pubblicazione del rapporto per cui è causa fosse destinato esclusivamente ad uso interno, la eccezione stessa è smentita dalla circostanza che tale rapporto è stato riportato e diffuso dall'Agenzia ANSA, quindi con larga diffusione a livello pubblico e riportata poi anche da quotidiani a larga diffusione nazionale, come documentato dall'attore. In ordine poi al contenuto del rapporto sostanzialmente non è contestato che le notizie ivi riportate sia relative alla persona dell'attore che alla sua organizzazione siano del tutto irrilevanti, ininfluenti, scorrette e false dal punto di vista anche della verità putativa. In realtà nel caso si tratta di informazioni basate su riferimenti scorretti di due "precedenti penali" dell'attore del tutto irrilevanti dal punto di vista della personalità dell'attore stesso e su valutazioni negative e denigratorie della natura scientifica del programma psico-terapeutico organizzato dall'attore, valutazioni che oltre non avere ovviamente valore scientifico sono anche smentite dalla documentazione prodotta sul punto e proveniente da organizzazioni ufficiali della cui serietà non può dubitarsi. Pertanto il contenuto e la diffusione del rapporto per cui è causa riveste indubbiamente carattere diffamatorio della persona dell'attore. La domanda deve essere quindi accolta con la condanna del Ministero convenuto al risarcimento del danno morale, non ravvisandosi danni di natura patrimoniale, che si liquida in £. 50.000.000. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P. Q. M. definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Meneghetti Antonio nei confronti del Ministero degli Interni,

così provvede: condanna il Ministero convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di £. 50.000.000, con gli interessi legali della domanda, nonché alla refusione delle spese di causa in £. 9.000.000 di cui £. 3.000.000 per diritti e £. 5.000.000 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2000.